Statuto

Statuto Associazione

 “Compagnia Arcieri Storici Castrum Fossati”

 

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita l’associazione “Compagnia Arcieri Storici Castrum Fossati”, associazione senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

 

2. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento dell’associazione le somme eventualmente rimanenti, il materiale e le attrezzature dell’associazione saranno devolute all'associazione Medioevo Fossatano.

 

3. a)L’associazione ha lo scopo di promuovere, organizzare e regolare la pratica del tiro con l’arco storico e tradizionale nei borghi medievali dei paesi, città, castelli e boschi.

b) L’associazione ha anche l’obiettivo di organizzare manifestazioni di rievocazione storico-

medievale con l’impiego di ogni tipo di arma, ogni forma di artigianato e delle eventuali arti

che possono essere inserite di volta in volta nel Regolamento dell’Associazione.

c) L’associazione può promuovere direttamente con altre Associazioni lo sviluppo delle iniziative culturali, turistiche, storiche, ambientalistiche.

d) L’associazione ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, gli enti culturali e turistici per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione delle attività del tempo libero:

e) attivare rapporti al fine di collaborare con lo svolgimento di manifestazioni e iniziative storiche, culturali, ricreative.

f) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro , attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.

L’associazione diffonde ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

g) esercitare tutte quelle attività ritenute idonee al perseguimento dello scopo sociale.

 

4. L’associazione non ha fini di lucro. I proventi saranno, di norma, devoluti a nuove iniziative.

 

5. Tutte le iniziative dovranno obbligatoriamente disporre della necessaria copertura finanziaria. Inoltre, per far fronte a spese non preventivate, verrà costituita una riserva obbligatoria, il cui ammontare sarà stabilito in sede di assemblea ordinaria. Sempre nella stessa sede, e nei limiti delle compatibilità, saranno stabiliti eventuali rimborsi e compensi a soci ed a collaboratori esterni.

 

 

6. L’associazione rifiuta statutariamente qualsiasi affiliazione politica, religiosa, o simile che possa in qualche modo limitare la libertà ideologica, estetica, artistica e culturale delle sue iniziative.

 

7. Sono organi dell’Associazione:

 

l’Assemblea di soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

il Vice Presidente

il Segretario

 

8. L’Assemblea dei soci è l’organo deliberante dell’associazione. È composta dai soci in regola con le quote associative, ed è investita dei più ampi poteri. Può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea dei soci delibera in merito ai bilanci consuntivi e preventivi; propone e convalida le attività dell’associazione; elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo; propone e delibera le modifiche al presente statuto e al regolamento interno, inoltre delibera, eventualmente, lo scioglimento dell’Associazione.

 

9. L’Assemblea è convocata dal Presidente che ne fissa la data dandone notizia agli associati, comunicando l’ordine del giorno. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (di persona o delega) di almeno la metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea è presieduta dal Presidente che ha il compito di verificare la validità della costituzione e delle singole deliberazioni. Egli è coadiuvato da un Segretario che deve stendere l’apposito verbale. Tutte le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei soci presenti di persona o per delega.

 

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso ha il potere di coordinare l’azione generale dell’associazione secondo le deliberazioni dell’assemblea dei soci. E’ composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 5, eletti dall’assemblea fra i soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le delibere devono essere prese per iscritto dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

11. Il presidente è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo dal Consiglio Stesso. Rappresenta legalmente l’Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono delegate al Vicepresidente.

 

12. Il Vicepresidente è eletto fra i membri del Consiglio direttivo dal Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente ne assume tutti gli incarichi.

 

 

13. Chiunque aspiri a diventare socio dell’associazione dovrà inoltrare richiesta scritta al Presidente della Compagnia Arcieri Storici Castrum Fossati.I soci che non hanno raggiunto la maggiore età  devono presentare all'atto della domanda di iscrizione , autorizzazione da parte  di chi esercita la patria potesà.La richiesta verrà considerata accolta solo qualora venga approvata dalla maggioranza del Consiglio direttivo.

 

  1. Il numero dei soci è illimitato.Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Sono previste 2 categorie di Soci:

a)Soci Fondatori

b)Soci Ordinari

Sono soci fondatori coloro che hanno preso parte alla costituzione della compagnia.

Sono soci Ordinari coloro che in base all'articolo 13 siano stati ammessi dal consiglio direttivo.

Hanno diritto di voto solo i soci che abbiano compiuto la maggiore età.

Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo solo i soci che abbiano compiuto la maggiore età.

 

 

 

  1. Tutti i soci devono avere una valida copertura assicurativa  a responsabilità civile che può essere stipulata anche dall'Associazione stessa.

 

 

16. La qualità di soci dà diritto:

 

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;

b) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

 

17. I soci sono tenuti:

 

a) all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

b) a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

 

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

18. Tutti i soci si impegnano, nei limiti delle loro capacità, a dare la massima e spontanea collaborazione attiva a tutte le iniziative dell’Associazione.

 

 

  1. Decadenza dei soci.La qualifica di socio non è temporanea dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

a) per recesso ,che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo.

b)Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto  azioni disonorevoli e comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al proseguimento del fine sociale.

c)Per morosità su delibera del Consiglio Direttivo.

d) se non in regola con la posizione assicurativa.

 

 

20. La qualità di socio comporta l’incondizionata accettazione dello Statuto, copia del quale sarà conservata presso la sede sociale a disposizione degli aderenti.

 

21. L’associazione provvederà alla realizzazione delle iniziative di cui all’art. 3 del presente statuto, mediante:

 

a) contributi a carico di soci nella misura e nei termini previsti dal precedente art. 17;

b) eventuali proventi di spettacoli e rappresentazioni;

c) apporti elargiti da privati o da enti, a titolo di incentivazione delle attività

dell’Associazione;

d) proventi derivanti dalle sponsorizzazioni e attività pubblicitaria;

e) proventi ed entrate varie.

 

22. Successivamente al parere propositivo ed obbligatorio della maggioranza dei soci fondatori il presente statuto può essere modificato con decisione dell’assemblea. In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea. Per variazioni imposte da leggi dello Stato è competente il Consiglio direttivo.

 

 

 

 

 

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